Cessione prodotti agricoli e alimentari. Nuove regole dal 24 ottobre

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Dal 24 Ottobre è entrata in vigore la riforma dei contratti agroalimentari. Una riforma voluta per colpire lo strapotere della Grande Distribuzione Organizzata nei confronti dei loro fornitori. Ma la legge intervenendo sull’intero settore attrae agli obblighi imposti tutte le imprese grandi e piccole.

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La norma: L’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 sulle cosiddette liberalizzazioni (poi convertito nella legge n.27 del 24 marzo 2012) ha, fra gli altri, introdotto una disciplina specifica ed in taluni punti assai penalizzante, in materia di contratti tra Imprese riguardanti la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari. Si tratta di una disposizione che può produrre effetti negativi per le aziende del settore essendo ben poco coerente con i principi di libertà di iniziativa economica e di uguaglianza di trattamento.

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Il citato articolo introduce innanzitutto una serie di prescrizioni che debbono essere inserite,  pena la nullità, nei suddetti contratti di cessione di beni agricoli ed alimentari.

La norma prevede che tali accordi debbono essere sempre stipulati in forma scritta, prevedere la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché i prezzi, le modalità di consegna ed i termini di pagamento. In detti contratti è vietato imporre direttamente e/o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni ingiustificatamente gravose o extra contrattuali e retroattive. Non debbono essere applicate, inoltre, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; così come non si può subordinare la conclusione o l’esecuzione di detti contratti, né la continuità e regolarità delle relazioni commerciali, all’esecuzione di prestazioni che non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dell’accordo.

Le disposizioni di cui all’articolo 62, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:

a) prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;

b) escludano l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;

c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.

Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.

Viene stabilito il pagamento del corrispettivo nel termine tassativo ed inderogabile di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi (qualora si tratti di merci deteriorabili) e di sessanta giorni per le altre merci e gli interessi per ritardato pagamento decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, con un saggio di interessi maggiorato di ulteriori due punti.

Particolare attenzione dovrà quindi essere riposta nelle modalità di inoltro delle fatture ai fini della certificazione del loro ricevimento e dunque del diritto al pagamento entro termini quanto più ristretti ed ai legittimi interessi maturati in caso di ritardo da parte della clientela (i termini di pagamento potranno infatti anche raddoppiare, a seconda della efficienza con cui le fatture saranno emesse e spedite dal fornitore e della capacità dello stesso di dar prova del loro regolare ricevimento da parte del cliente).

A fronte di tali disposizioni sono poi state inserite (e qui si incentrano le maggiori criticità e censure anche di legittimità) una serie di norme che introducono sanzioni amministrative assai rilevanti per ogni violazione delle nuove regole sopra elencate. Fra queste, è quella individuata al comma 7 dell’art.62, dove si specifica che “salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 500.000,00”. La misura della sanzione dipenderà dal fatturato, dalla recidiva e dal protrarsi dei ritardi. La vigilanza in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui all’art.62 è affidata all’Autorità Garante perla Concorrenza ed il Mercato.

Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.

I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012

Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari

I contratti di cui al citato articolo 62, devono essere stipulati in forma scritta e indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Ai fini dell’applicazione del comma 1, per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione.

I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall’articolo 62, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27”.

La presente norma non si applica nei casi di cessioni a consumatori finali, ne quando avviene  la vendita contestualmente al pagamento del prezzo pattuito.

L’impreparazione del settore all’assorbimento delle nuove disposizioni è generale, ci si augura quindi un rinvio della decorrenza attraverso una proroga, capace di mettere in condizione, soprattutto le imprese più piccole, di adeguare la propria struttura organizzativa.

 

Mirco Arcangeli

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